Art. 9 · Richiesta d'informazioni

Art. 9

Richiesta d'informazioni

In vigore dal 14 dic 1987
1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i governi e le autorità competenti degli Stati membri, nonché presso le imprese e le associazioni di imprese. 2. Quando rivolge una domanda di informazioni ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, la Commissione invia contemporaneamente una copia di questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese. 3. Nella sua domanda la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste all', paragrafo 1, lettera b) nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte. 4. All'obbligo di fornire le informazioni richieste sono soggetti i proprietari delle imprese o i loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche o di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza. 5. Se un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro cui le informazioni devono essere fornite e indica le sanzioni previste all', paragrafo 1, lettera b) e all', paragrafo 1, lettera c), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. 6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.
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