Art. 8 · Collegamento con le autorità degli Stati membri

Art. 8

Collegamento con le autorità degli Stati membri

In vigore dal 14 dic 1987
1. La Commissione svolge le procedure previste nel presente regolamento in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le quali sono autorizzate a formulare osservazioni su tali procedure. 2. La Commissione trasmette immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri copia delle denunce e delle domande e dei documenti più importanti che riceve o trasmette nel quadro di tali procedure. 3. Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei deve essere consultato prima di ogni decisione da prendere in seguito ad una procedura di cui all' o prima di ogni decisione emessa in applicazione dell', paragrafo 3, secondo comma, o paragrafo 4, secondo comma o in applicazione dell'. Esso deve essere anche consultato prima dell'adozione delle disposizioni di applicazione di cui all'. 4. Il comitato consultivo è composto di funzionari competenti nel settore dei trasporti aerei e delle intese e posizioni dominanti. Ogni Stato membro nomina due funzionari per rappresentarlo ; ciascun funzionario può essere sostituito, in caso di impedimento, da un altro funzionario. 5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune che è convocata dalla Commissione e che si svolge non prima di quattordici giorni dall'invio della convocazione. A quest'ultima sono allegati, per ogni caso da esaminare, un'esposizione della questione, con l'indicazione dei documenti più importanti della pratica, ed un progetto preliminare di decisione. 6. Il comitato consultivo può rendere il proprio parere anche se alcuni membri sono assenti e non si sono fatti rappresentare. L'esito della consultazione è riportato in un rendiconto scritto che viene accluso al progetto di decisione. Esso non è reso pubblico.
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