Art. 5 · Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato

Art. 5

Applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato

In vigore dal 14 dic 1987
Procedura di opposizione 1. Le imprese e associazioni di imprese che intendono avvalersi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, nei riguardi degli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1, ai quali esse partecipano, possono rivolgere una domanda alla Commissione. 2. Se la Commissione giudica la domanda ricevibile ed è in possesso di tutti gli elementi della pratica e nessuna procedura è stata iniziata in applicazione dell' nei confronti dell'accordo, della decisione o della pratica concordata, essa pubblica senza indugio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il contenuto essenziale della domanda ed invita i terzi interessati e gli Stati membri a presentarle le loro osservazioni nel termine di trenta giorni. La pubblicazione deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari. 3. Se, entro un termine di novanta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione non comunica alle imprese che le hanno rivolto la domanda che esistono seri dubbi quanto all'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, l'accordo, la decisione o la pratica concordata, quali descritti nella domanda, sono considerati esenti dal divieto per il periodo anteriore e per sei anni al massimo a decorrere dal giorno della pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Se la Commissione constata, dopo la scadenza del termine di novanta giorni, ma prima della scadenza del termine di sei anni, che non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, essa adotta una decisione che dichiara che si applica il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato. Tale decisione può essere retroattiva quando gli interessati hanno fornito indicazioni inesatte o quando abusano della deroga all'articolo 85, paragrafo 1, o hanno contravvenuto all'articolo 86. 4. La Commissione può inviare la comunicazione prevista al paragrafo 3, primo comma, alle imprese che hanno presentato una domanda ; essa deve imviarla se uno Stato membro le richiede entro 45 giorni della trasmissione della domanda agli Stati membri in applicazione dell', paragrafo 2. Tale domanda deve essere giustificata da considerazioni basate sulle regole di concorrenza del trattato. Se la Commissione constata che le condizioni previste all'articolo 85, paragrafi 1 e 3 del trattato, sono soddisfatte, essa adotta una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. Nella decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa prende effetto. Tale data può essere anteriore a quella della domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3975:oj#art-5