Art. 4 · Espletamento delle procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione

Art. 4

Espletamento delle procedure avviate su denuncia o avviate d'ufficio dalla Commissione

In vigore dal 14 dic 1987
1. Se la Commissione constata un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1 o all'articolo 86 del trattato, essa può esigere, mediante decisione, che le imprese o associazioni di imprese interessate pongano fine a detta infrazione. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, la Commissione, prima di prendere la decisione di cui al primo comma, può rivolgere alle imprese o associazioni di imprese interessate delle raccomandazioni dirette a far cessare l'infrazione. 2. Se in seguito a denuncia la Commissione giunge alla conclusione, fondandosi sugli elementi di cui è a conoscenza, che non vi è motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del trattato, nei riguardi di un accordo, di una decisione o di una pratica concordata, essa prende una decisione che respinge la denuncia come infondata. 3. Se la Commissione giunge alla conclusione, al termine di una procedura avviata su denuncia o d'ufficio, che un accordo, una decisione o una pratica concordata soddisfano le condizioni previste all'articolo 85, paragrafi 1 e 3 del trattato, essa prende una decisione di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3. Nella decisione è indicata la data a decorrere dalla quale la decisione stessa ha efficacia. Tale data può essere anteriore a quella della decisione.
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