Art. 20 · Entrata in vigore

Art. 20

Entrata in vigore

In vigore dal 14 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il Consiglio Il Presidente U. ELLEMANN-JENSEN (1) GU n. C 182 del 9. 7. 1984, pag. 2. (2) GU n. C 182 del 19. 7. 1982, pag. 120 e GU n. C 345 del 21. 12. 1987. (3) GU n. C 77 del 21. 3. 1983, pag. 20. (4) GU n. 124 del 28. 11. 1962, pag. 2751/62. (5) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. (6) GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1. (7) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4. ALLEGATO Elenco di cui all' a) L'introduzione o l'applicazione uniforme di norme tecniche obbligatorie o raccomandate per gli aeromobili, i pezzi di aeromobili, il materiale e l'attrezzatura di aeromobili quando dette norme sono fissate da un'organizzazione normalmente riconosciuta a livello internazionale o da un costruttore di aeromobili o di materiale. b) L'introduzione e l'applicazione uniforme di norme standard tecniche per le installazioni fisse per aeromobili, quando dette norme sono fissate da un'orgazzazione normalmente riconosciuta a livello internazionale. c) Lo scambio, il leasing, l'utilizzazione in comune o la manutenzione di aeromobili, di pezzi di aeromobili, di materiale o di installazioni fisse per il funzionamento di servizi aerei e l'acquisto in comune di pezzi di aeromobili purché tali intese siano concluse su una base non discriminatoria. d) L'introduzione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione tecnica, purché tali intese siano concluse su una base non discriminatoria. e) Lo scambio, l'utilizzazione in comune o la formazione del personale a fini tecnici od operativi. f) L'organizzazione e l'esecuzione di trasporti sostitutivi di passeggeri, posta e bagagli in caso di avaria o di ritardo di un aeromobile, mediante contratto di nolo o mediante la fornitura di un aeromobile di sostituzione in applicazione di disposizioni contrattuali. g) L'organizzazione e l'esecuzione di trasporti aerei successivi o supplementari nonché la fissazione e l'applicazione di prezzi e condizioni globali per tali trasporti. h) Il raggruppamento di spedizioni isolate. i) L'elaborazione e l'applicazione di norme uniformi relative alla struttura e alle condizioni che regolano l'applicazione delle tariffe di trasporto, purché tali norme non fissino direttamente e indirettamente i prezzi e le condizioni di trasporto. j) Le disposizioni riguardanti la vendita, il trasferimento e l'accettazione dei biglietti tra compagnie aeree (« interlining ») nonché i sistemi di rimborso, di calcolo proporzionale e di contabilità messi a punto per tali fini. k) La compensazione e la liquidazione dei conti tra le compagnie aeree tramite una camera di compensazione con tutti i servizi connessi o all'uopo necessari ; la compensazione e la liquidazione dei conti tra le compagnie aeree e i loro agenti ufficialmente riconosciuti tramite un piano o un sistema di liquidazione centralizzato e automatizzato, con tuti i servizi connessi o all'uopo necessari.
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