Art. 2
Eccezioni per taluni accordi tecnici
In vigore dal 14 dic 1987
1. Il divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate, elencati nell'allegato, qualora abbiano per unico oggetto o effetto il raggiungimento di miglioramenti e l'instaurazione di una cooperazione sul piano tecnico. Tale elenco non è tassativo.
2. Se necessario la Commissione presenta al Consiglio proposte per la modifica dell'elenco riportato in allegato.
Storico versioni
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