Art. 19 · Disposizioni di applicazione

Art. 19

Disposizioni di applicazione

In vigore dal 14 dic 1987
La Commissione è autorizzata ad adottare disposizioni di applicazione relative alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunce di cui all', delle domande di cui all', paragrafo 2 ed all', nonché delle audizioni di cui all', paragrafi 1 e 2.
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