Art. 18 · Pubblicazione delle desicioni

Art. 18

Pubblicazione delle desicioni

In vigore dal 14 dic 1987
1. La Commissione pubblica le decisioni che essa adotta a norma dell', paragrafo 2, dell', dell' paragrafo 3, secondo comma e paragrafo 4 e dell', paragrafo 3. 2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione ; essa deve tener conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
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