Art. 17
Segreto professionale
In vigore dal 14 dic 1987
1. Le informazioni raccolte in applicazione degli possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per cui sono state richieste.
2. Fatti salvi gli la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale e che essi hanno raccolto nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiono indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.
Storico versioni
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