Art. 14 · Controllo della Corte di giustizia

Art. 14

Controllo della Corte di giustizia

In vigore dal 14 dic 1987
La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito in virtù dell'articolo 172 del trattato per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con cui la Commissione ha inflitto un'ammenda o una penalità di mora ; essa può annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.
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