Art. 12 · Ammende

Art. 12

Ammende

In vigore dal 14 dic 1987
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende varianti da 100 a 5 000 ECU quando esse intenzionalmente o per negligenza : a) forniscono indicazioni inesatte o alterate all'atto della domanda presentata ai sensi dell', paragrafo 2 o dell' ; o b) forniscono indicazioni inesatte in risposta a una domanda presentata ai sensi dell', paragrafo 3 o 5 o non forniscono una informazione entro il termine stabilito da una decisione presa in virtù dell', paragrafo 5 ; o c) presentano in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell' o dell', i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongono agli accertamenti ordinati mediante decisione presa conformemente all', paragrafo 3. 2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di 1 000 ad un massimo di un milione di ECU ; questo ultimo importo può essere aumentato, ma non può superare il 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente dalle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando esse intenzionalmente o per negligenza : a) commettono un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, o all'articolo 86 del trattato, oppure b) non osservano un obbligo imposto in virtù dell', paragrafo 1 del presente regolamento. Per determinare l'importo dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. 3. L' è applicabile. 4. Le decisioni prese in virtù dei paragrafi 1 e 2 non hanno carattere penale. 5. Le ammende previste al paragrafo 2, lettera a), non possono essere inflitte per comportamenti posteriori alla notificazione alla Commissione ed anteriori alla decisione con cui questa concede o rifiuta l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, nella misura in cui essi restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione. Tuttavia, questa disposizione non si applica dal momento in cui la Commissione ha informato le imprese o associazioni di imprese interessate di ritenere, sulla base di un esame provvisorio, che sussistono le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e che l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, non è giustificata.
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