Art. 1 · Campo d'applicazione

Art. 1

Campo d'applicazione

In vigore dal 14 dic 1987
1. Il presente regolamento determina le norme particolareggiate di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai servizi di trasporto aereo. 2. Il presente regolamento riguarda soltanto i trasporti aerei internazionali tra aeroporti della Comunità.
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