Art. 7

Art. 7

In vigore dal 14 dic 1987
Con effetto al 1o luglio 1986, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all' del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio [7] sono fissati a 8375, 13820 e 18844 FB.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3784:oj#art-7