Art. 18

Art. 18

In vigore dal 14 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente U. Ellemann-Jensen [1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. [2] GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 1. [3] GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 1. [4] GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6. [5] GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 40. [6] GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 5. [7] GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. [8] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. [9] Cifra provvisoria. --------------------------------------------------
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