Art. 18
In vigore dal 14 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
U. Ellemann-Jensen
[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 1.
[4] GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.
[5] GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 40.
[6] GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 5.
[7] GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.
[8] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.
[9] Cifra provvisoria.
--------------------------------------------------
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3784:oj#art-18