Art. 11

Art. 11

In vigore dal 14 dic 1987
Con effetto al 1o luglio 1987, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a : - 2965 FB al mese, per i funzionari di grado C4 o C5, - 4545 FB al mese, per i funzionari di grado C1, C2 o C3.
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