Art. 11
In vigore dal 14 dic 1987
Con effetto al 1o luglio 1987, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :
- 2965 FB al mese, per i funzionari di grado C4 o C5,
- 4545 FB al mese, per i funzionari di grado C1, C2 o C3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3784:oj#art-11