Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. GAMMELGAARD (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
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