Art. 2
In vigore dal 14 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. GAMMELGAARD
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
Storico versioni
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