Art. 7
In vigore dal 14 dic 1987
1. Se i prodotti contemplati dal piano non sono disponibili nei magazzini di intervento situati sul territorio dello Stato membro in cui sono richiesti, le spese di trasporto possono esere rimborsate conformemente alle percentuali indicate nell'allegato II. Questa spesa, previa autorizzazione della Commissione a norma del paragrafo 2, va imputata alla riserva prevista dall', paragrafo 2. Una volta esauriti questi stanziamenti, qualsiasi finanziamento supplementare della Comunità a copertura dei trasferimenti dei prodotti al suo interno va imputato conformemente alle disposizioni previste dall', paragrafo 3.
2. Gli Stati membri che desiderino beneficiare del disposto del paragrafo 1, sono tenuti ad informarne la Commissione indicando l'ubicazione, le distanze e l'entità dei quantitativi richiesti. La Commissione è tenuta a rispondere con la massima sollecitudine a tali richieste e a motivare un eventuale rifiuto.
Storico versioni
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