Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 dic 1987
La Commissione notifica il piano agli Stati membri con la massima rapidità. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare le relative informazioni all'organismo o agli organismi incaricati dell'attuazione del piano sul loro territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3744:oj#art-3