Art. 10
In vigore dal 14 dic 1987
In deroga al disposto dell', paragrafi 1 e 3 e dell', la Commissione decide in merito alla ripartizione relativa all'esercizio finanziario 1988, su richiesta dello Stato membro interessato e in base alle informazioni da esso fornite. Il massimale cui sono subordinate tali misure corrisponde, per l'insieme degli Stati membri, ad un quantiativo complessivo di prodotti di valore equivalente a 100 millioni di ECU, comprese le spese amministrative e di trasporto.
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