Art. 1
In vigore dal 14 dic 1987
1. Entro la fine del mese di marzo di ogni anno la Commissione redige un progetto di piano annuale di distribuzione agli indigenti nella Comunità di:
a) prodotti giacenti all'intervento,
b) derrate alimentari ottenute dalla transformazione dei prodotti giacenti all'intervento,
c) derrate alimentari ottenute dallo scambio commerciale di prodotti provenienti dalle scorte di intervento, derrate il cui componente principale sia della stessa natura dei prodotti ottenuti dalle scorte di intervento.
Il piano si riferisce all'anno seguente e reca una ripartizione per Stato membro. Per la ripartizione delle risorse fra gli Stati membri occorre tener conto delle stime più attendibili circa il numero delle persone più bisognose in ciascuno Stato membro.
2. La Commissione compila e trasmette agli Stati membri un elenco dei prodotti di intervento disponibili per la distribuzione, indicando i luoghi di magazzinaggio per Stato membro. La Commissione può modificare l'elenco per tener conto di circonstanze nuove. Essa è tenuta a trasmettere immediatemanete le eventuali modifiche agli Stati membri.
3. Per permetterle di elaborare di progetto di piano annuale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri che desiderino applicare il programma devono trasmettere alla Commissione le seguenti informazioni:
a) entro e non oltre la fine di febbraio:
- i quantitativi richiesti per l'attuazione del piano sul loro territorio nell'anno di cui trattasi, ripartiti per tipo di prodotto e espressi in tonnellate;
b) entro e non oltre la fine di agosto:
- un calendario indicativo, mese per mese, dei quantitativi di prodotti da ritirare dall'intervento e dei periodi di distribuzione ai beneficiari;
- sotto forma di quali alimenti i prodotti saranno distribuiti ai beneficiari. Se si tratta di prodotti destinati ad essere trasformati o sostituiti con altri prodotti - il cui componente principale deve essere della stessa natura - occorre specificare tutti gli accordi in materia;
- i criteri di ammissibilità dei beneficiari;
- l'ammontare delle spese eventualmente poste a carico dei beneficiari per poter ottenere le derrate;
- le modalità e la portata dell'eventuale contributo dei beneficiari alla preparazione e alla distribuzione degli alimenti.
4. La Commissione è tenuta a richiedere il parere delle principali orgnizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità prima di redigere il progetto di piano annuale.
Storico versioni
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