Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1. (4) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 3. (5) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 23.
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