Art. 1 · L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3624/87 è sostituito dal testo seguente:

Art. 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3624/87 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 11 dic 1987
« Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII h, j e k e di nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII e XIV e di rombo giallo nelle acque delle divisione CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito i contingenti assegnati al Regno Unito per il 1987. La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII h, j e k e del nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII e XIV e del rombo giallo nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi, è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. »
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