Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12. (4) GU n. L 254 del 5. 9. 1987, pag. 14. (5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (6) GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 8. (7) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1. (8) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 27.
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