Art. 2
In vigore dal 11 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 14 dicembre 1987.
Il presente regolamento è obbigatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(4) GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 10.
(5) GU n. L 308 del 30. 10. 1987, pag. 28.
(6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3721:oj#art-2