Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 14 dicembre 1987. Il presente regolamento è obbigatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (4) GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 10. (5) GU n. L 308 del 30. 10. 1987, pag. 28. (6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
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