Art. 2
In vigore dal 11 dic 1987
1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.
I contingenti sono scaglionati durante l'anno come segue:
- il 40 % nel periodo dal 1o gennaio al 30 aprile 1988,
- il 60 % nel periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 1988.
2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione, che verrà svincolata alle condizioni definite dalle autorità portoghesi non appena concluse le operazioni di importazione.
Storico versioni
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