Art. 4

Art. 4

In vigore dal 11 dic 1987
Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'. Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito a ciascuno dei prodotti per i quali hanno rilasciato autorizzazioni d'importazione nel corso del mese precedente: - i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza; - i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.
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