Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53. (3) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5. (4) GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 19.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3716:oj#art-2