Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 321 del 16. 12. 1977, pag. 30. (4) GU n. L 260 del 10. 9. 1987, pag. 15.
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