Art. 6
In vigore dal 10 dic 1987
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista nell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (1) nonché nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti agricoli.
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