Art. 5

Art. 5

In vigore dal 10 dic 1987
La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'azione non appena essa dispone di informazioni sul primo biennio di applicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3730:oj#art-5