Art. 4

Art. 4

In vigore dal 10 dic 1987
Fatte salve le modalità di applicazione di cui all', le spese conseguenti alle operazioni effettuate a norma del presente regolamento sono considerate spese di regolarizzazione dei mercati agricoli ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 (2). I prodotti forniti conformemente all' del presente regolamento sono pertanto finanziati con gli stanziamenti della corrispondente voce di bialncio del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, all'interno del bilancio delle Comunità europee. Potranno essere prese anche disposizioni affinché il finanziamento contribuisca alla copertura delle spese di trasporto dei prodotti dai centri d'intervento nonché delle spese amministrative sostenute dagli organismi designati per la gestione dell'azione, escluse le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nel quadro dell'applicazione dell'. (1) GU n. C 318 del 30.11.1987 (2) GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 14.
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