Art. 3
In vigore dal 10 dic 1987
I prodotti di cui all' sono consegnati gratuitamente agli organismi designati. Il loro valore contabile è pari al prezzo d'intervento, a cui si applicano eventualmente dei coefficienti per tener conto delle differenze qualitative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:3730:oj#art-3