Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 dic 1987
Sono prese disposizioni per mettere i prodotti in giacenza all'intervento a disposizione di taluni organismi per consentire di distribuirle alle persone più indigenti nella Comunità. Tali persone ricevono le derrate gratuitamente o ad un prezzo che non potrà essere in nessun caso superiore ad un livello giustificato dalle spese sostenute dagli organismi per realizzare l'azione. La distribuzione avverrà secondo un piano annuale, elaborato dalla Commissione in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3730:oj#art-1