Art. 9

Art. 9

In vigore dal 9 dic 1987
1. La spedizione delle merci di cui all', primo comma da uno Stato membro all'altro dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio competente dello Stato membro di parten- za, di un esemplare di controllo T 5 conformemente alle modalità indicate dal regolamento (CEE) n. 2823/87. 2. Il documento doganale relativo alla spedizione delle merci deve recare nel riquadro riservato alla designazione delle merci, a stampatello, una delle seguenti menzioni: - DESTINO ESPECIAL - SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL - BESONDERE VERWENDUNG - AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ - END USE - DESTINATION PARTICULIÈRE - DESTINAZIONE PARTICOLARE - BIJZONDERE BESTEMMING - DESTINO ESPECIAL 3. L'esemplare di controllo T 5 scorta le merci fino all'ufficio doganale competente in cui sono adempiute le formalità doganali che permettono al cessionario di disporre delle merci. Su tale esemplare debbono figurare: - nei riquadri 31 e 33, rispettivamente, la designazione delle merci nello Stato in cui si trovano al momento della spedizione e la voce o sottovoce della nomenclatura combinata afferenti; - nel riquadro 104, in stampatello, una delle seguenti annotazioni: - DESTINO ESPECIAL: REGLAMENTO (CEE) Ng 4142/87 - SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL: FORORDNING (EOEF) Nr. 4142/87 - BESONDERE VERWENDUNG: VERORDNUNG (EWG) Nr. 4142/87 - AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ: ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ (AAÏÊ)áñéè. 4142/87 - END USE: REGULATION (EEC) N° 4142/87 - DESTINATION PARTICULIÈRE: RÈGLEMENT (CEE) Ng 4142/87 - DESTINAZIONE PARTICOLARE: REGOLAMENTO (CEE) n. 4142/87 - BIJZONDERE BESTEMMING: VERORDENING (EEG) nr. 4142/87 - DESTINO ESPECIAL: REGULAMENTO (CEE) Ng. 4142/87; - nel riquadro 106: a) qualora le merci abbiano subito una lavorazione o trasformazione dopo l'immissione in libera pratica, la designazione delle merci nello stato in cui si trova- vano al momento della loro immissione in libera pratica e la voce o sottovoce della nomenclatura combinata; b) il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, nonché la denominazione e l'indirizzo del corrispondente ufficio doganale. 4. Il presente articolo si applica anche alle merci di cui all', primo comma che circolano tra due punti situati nella Comunità con attraversamento del territorio dell'Austria o della Svizzera e che in uno di questi due paesi sono oggetto di rispedizione. In deroga all', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2823/87, l'originale dell'esemplare di controllo T 5 scorta le merci fino all'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma. L'ufficio di partenza fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma. 5. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di transito e in particolare del regolamento (CEE) n. 222/77, gli obblighi del cedente, quali risultano dal presente regolamento, passano al cessionario alla data in cui le merci sono messe a disposizione di quest'ultimo dall'ufficio doganale competente. 6. L'esemplare di controllo T 5 è rinviato senza indugio all'ufficio di partenza dopo essere stato annotato nella rubrica «Osservazioni» del riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dall'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma con una delle seguenti menzioni: - MERCANCÍAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO EL . (1) - VARERNE STILLET TIL RAADIGHED FOR MODTAGEREN DEN . (1) - WAREN DEM UEBERNEHMER ZUR VERFUEGUNG GESTELLT AM . (1) - AAÌÐÏÑAAÕÌÁÔÁ ÔAAÈAAÍÔÁ ÓÔÇ AEÉÁÈAAÓÇ ÔÏÍ ÏÐÏÉÏ AAÊ×ÙÑÇÈÇÊÁÍ ÔÇÍ .^(1) - GOODS TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE ON . (1) - MARCHANDISES MISES À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE LE . (1) - MERCI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO IL . (1) - GOEDEREN TER BESCHIKKING GESTELD VAN DEGENE DIE OVERNEEMT OP . (1) - MERCADORIAS POSTAS À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO EM . (1)
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