Art. 8
In vigore dal 9 dic 1987
Le cessioni di merci all'interno di uno stesso Stato membro devono essere notificate alle autorità competenti. La forma, il termine e le altre condizioni della notificazione sono fissate dalle autorità competenti. Nella notificazione si deve, tuttavia, indicare chiaramente la data di cessione delle merci.
A decorrere da tale data, il cessionario assume, in ordine alle merci oggetto della cessione, gli obblighi che risultano dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:4142:oj#art-8