Art. 7

Art. 7

In vigore dal 9 dic 1987
Le merci di cui all', primo comma possono essere oggetto di cessione all'interno della Comunità. Il cessionario deve essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata conformemente all'. In deroga all', la merce deve avere ricevuto totalmente la destinazione particolare prescritta prima della scadenza del termine di un anno dalla cessione; detto termine può, tuttavia, essere prorogato alle condizioni di cui all'.
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