Art. 6
In vigore dal 9 dic 1987
1. Fatto salvo il disposto degli , qualora alla scadenza del termine previsto dall' la merce non abbia ricevuto la destinazione prescritta, l'importo dei dazi non riscossi deve essere versato, senza pregiudizio degli interessi moratori eventualmente esigibili, alle autorità competenti dello Stato membro in cui la merce è stata dichiarata per l'immissione in libera pratica o, in caso di applicazione dell', è stata presa in carico per ultimo.
2. I cascami e i rottami che risultanto necessariamente dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce nonché i cali di merci dovuti a cause naturali sono considerati alla stessa stregua delle merci utilizzate per la destinazione particolare, sempreché la legislazione comunitaria non disponga diversamente.
3. In caso di necessità validamente provata dal titolare dell'autorizzazione, le autorità competenti possono autorizzare lo stoccaggio delle merci di cui all', primo comma con merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche e fisiche ad esse identiche.
Nel caso di stoccaggio di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento si applicano a una quantità di merci equivalente a quella delle merci importate conformemente alle disposizioni del regolamento stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:4142:oj#art-6