Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 dic 1987
1. Il beneficio del regime tariffario previsto dall'articolo l è subordinato alla concessione, alla persona che importa la merce o la fa importare per l'ammissione in libera pratica, di un'autorizzazione scritta rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la merce è dichiarata per l'ammissione in libera pratica. 2. Fatto salvo il disposto degli articoli che seguono, la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo precedente implica l'obbligo: a) di utilizzare la merce per la destinazione particolare prescritta; b) di pagare l'importo dei dazi non riscossi, qualora la merce non abbia ricevuto la destinazione particolare prescritta; c) di tenere una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare i controlli che esse ritengono necessari sull'effettiva utilizzazione della merce di cui trattasi per la destinazione particolare prescritta, nonché di conservare tale contabilità per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni vigenti in materia; d) di rendere possibile l'ispezione della contabilità di cui alla lettera c); e) di consentire tutte le altre misure di controllo che le autorità competenti ritenessero opportune al fine della constatazione dell'utilizzazione effettiva della merce a fornire tutti gli altri elementi necessari a tale scopo. 3. Le autorità competenti possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrano tutte le garanzie che esse reputano utili. 4. La concessione dell'autorizzazione può essere subordinata alla costituzione di una garanzia stabilita dalle autorità competenti.
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