Art. 14

Art. 14

In vigore dal 9 dic 1987
Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure da esso adottate al livello dell'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento. La Commissione comunica senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4142:oj#art-14