Art. 11

Art. 11

In vigore dal 9 dic 1987
1. L'esportazione della merce fuori dal territorio doganale della Comunità o la sua distruzione sotto vigilanza doganale, è ammessa dalle autorità competenti solo se il titolare dell'autorizzazione dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti ad esso (titolare) ovvero alla merce stessa. In questo caso non è dovuto l'importo dei dazi non riscossi. 2. In caso di distruzione della merc, i prodotti che ne risultano e che non sono oggetto di esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità, sono assoggettati ai dazi all'importazione applicabili alla data della distruzione della merce stessa.
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