Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 dic 1987
1. Il presente regolamento determina le condizioni di ammissione di merci immesse in libera pratica al beneficio di un regime tariffario favorevole in funzione della loro destinazione particolare. Il presente regolamento non si applica, tuttavia, alle merci che figurano nell'elenco di cui all'allegato. 2. Ogni merce destinata ad una utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile nell'ambito del regime della destinazione particolare non è inferiore a quello applicabile prescindendo da detta destinazione, deve essere classificata nella sottovoce tariffaria che prevede la destinazione particolare, senza applicare le disposizioni del presente regolamento.
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