Art. 9
In vigore dal 9 dic 1987
In deroga all', paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4142/87, gli obblighi derivanti da detto regolamento passano dalla compagnia aerea speditrice alla compagnia aerea destinataria al momento previsto all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:4141:oj#art-9