Art. 8
In vigore dal 9 dic 1987
1. L'obbligato principale ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono in virtù dell', lettera a) del regolamento (CEE) n. 222/77 dal momento in cui, da un lato, i materiali intatti e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente, di cui all', paragrafo 2 che hanno accompagnato l'invio sono conse-
gnati alla compagnia aerea destinataria nel luogo consentito
dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione e, dall'altro, detti materiali sono iscritti nella contabilità prevista all', paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 4142/87.
2. La consegna dei materiali, degli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente come pure l'iscrizione di cui al paragrafo 1 devono essere effettuate al più tardi entro un termine di 5 giorni a decorrere dalla data della partenza dell'aereo che trasporta detti materiali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:4141:oj#art-8