Art. 4
In vigore dal 9 dic 1987
La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente vale come dichiarazione o documento T 2 a condizione che in essi figurino almeno le indicazioni seguenti:
a)
denominazione della compagnia aerea speditrice;
b)
denominazione dell'aeroporto di partenza;
d)
denominazione della compagnia aerea destinataria;
d)
denominazione dell'aeroporto di arrivo;
e)
designazione dei materiali;
f)
numero dei pezzi.
Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere fatte anche sotto forma di codice o mediante riferimento ad un documento che vi è allegato.
Inoltre, la lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve comportare, sulla parte anteriore, a stampatello, una delle seguenti menzioni:
- T 2 DESTINO ESPECIAL
- T 2 SAERLIGT ANVENDELSESFORMAL
- T 2 BESONDERE VERWENDUNG
- T 2 AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ
- T 2 END-USE
- T 2 DESTINATION PARTICULIÈRE
- T 2 DESTINAZIONE PARTICOLARE
- T 2 BIJZONDERE BESTEMMING
- T 2 DESTINO ESPECIAL
Storico versioni
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