Art. 4

Art. 4

In vigore dal 9 dic 1987
La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente vale come dichiarazione o documento T 2 a condizione che in essi figurino almeno le indicazioni seguenti: a) denominazione della compagnia aerea speditrice; b) denominazione dell'aeroporto di partenza; d) denominazione della compagnia aerea destinataria; d) denominazione dell'aeroporto di arrivo; e) designazione dei materiali; f) numero dei pezzi. Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere fatte anche sotto forma di codice o mediante riferimento ad un documento che vi è allegato. Inoltre, la lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve comportare, sulla parte anteriore, a stampatello, una delle seguenti menzioni: - T 2 DESTINO ESPECIAL - T 2 SAERLIGT ANVENDELSESFORMAL - T 2 BESONDERE VERWENDUNG - T 2 AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ - T 2 END-USE - T 2 DESTINATION PARTICULIÈRE - T 2 DESTINAZIONE PARTICOLARE - T 2 BIJZONDERE BESTEMMING - T 2 DESTINO ESPECIAL
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