Art. 13
In vigore dal 9 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
SPA:L888UMBI23.95
FF: 8UI0; SETUP: 01; Hoehe: 1321 mm; 238 Zeilen; 11806 Zeichen;
Bediener: MARK Pr.: B;
Kunde: ................................
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.
(6) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(7) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(8) GU n. L 314 dell' 8. 12. 1977, pag. 14.
(9) Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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