Art. 2
L'interessato è tenuto a fornire alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, le indicazioni seguenti:
In vigore dal 9 dic 1987
a) al momento della domanda di autorizzazione, una descrizione sommaria delle unità utilizzate per il trattamento previsto;
b) la natura del trattamento previsto;
c) le specie e la quantità dei prodotti messi in opera;
d) in caso di applicazione delle note complementari 4, lettera n) e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata la specie e la quantità dei prodotti ottenuti, nonché la loro designazione doganale.
L'interessato deve inoltre mettere le autorità competenti in grado di seguire, con loro piena soddisfazione, i prodotti nello stabilimento o negli stabilimenti dell'impresa nel corso del processo tecnico di lavorazione.
Storico versioni
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