Art. 5

Art. 5

In vigore dal 9 dic 1987
Il granturco dolce, la spelta, il granturco ibrido, il riso, il sorgo ibrido e i semi e frutti oleosi, appartenenti a specie che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/CEE, sono ammessi nelle sottovoci rispettive di cui all' solo se la persona interessata dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che tali prodotti sono effettivamente destinati alla semina.
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