Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 dic 1987
La denaturazione dei prodotti di cui all' si effettua utilizzando almeno i quantitativi di denaturante indicati negli allegati del presente regolamento a fronte di ciascun denaturante. La denaturazione deve essere effettuata in modo che il miscuglio tra il prodotto da denaturare e il denaturante sia omogeneo e che i suoi componenti non possano più essere separati in condizioni economicamente vantaggiose.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4137:oj#art-2