Art. 2
In vigore dal 9 dic 1987
La denaturazione dei prodotti di cui all' si effettua utilizzando almeno i quantitativi di denaturante indicati negli allegati del presente regolamento a fronte di ciascun denaturante.
La denaturazione deve essere effettuata in modo che il miscuglio tra il prodotto da denaturare e il denaturante sia omogeneo e che i suoi componenti non possano più essere separati in condizioni economicamente vantaggiose.
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