Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 dic 1987
1. Dopo l'adempimento delle formalità doganali relative all'immissione in libera pratica, i cavalli devono essere trasportati direttamente, mediante mezzi di trasporto debitamente sigillati dall'autorità competente, fatte salve le disposizioni nazionali relative alla rottura e alla sostituzione in caso di necessità dei sigilli, in un mattatoio riconosciuto dalle autorità competenti ed esservi macellati. 2. All'arrivo al mattatoio, la rimozione dei sigilli e lo scarico dei cavalli devono essere effettuati in presenza dell'autorità competente. 3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano quando la dogana presso cui sono adempiute le formalità previste dal paragrafo 1 si trova nel mattatoio, purché i cavalli siano presi immediatamente in carico da parte dell'autorità menzionata all', paragrafo 1. Inoltre, quando la dogana presso cui sono adempiute le formalità previste al paragrafo 1 si trova in prossimità immediata del mattatoio, l'autorità competente può sostituire la piombatura con delle misure di sorveglianza adatte ad assicurare il trasporto diretto dei cavalli al mattatoio e la loro presa in carico da parte dell'autorità menzionata all'arti- colo 4, paragrafo 1.
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