Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 dic 1987
1. Al momento dell'immissione in libera pratica, ogni cavallo deve essere identificato, con soddisfazione delle autorità competenti, con un marchio chiaramente leggibile risultante dall'asportazione del pelo sulla spalla sinistra, effettuato con le forbici o altrimenti e contenente il segno «X» indicante che il cavallo è destinato alla macellazione, come pure un numero che permetta di individuare il cavallo dal momento dell'immissione in libera pratica fino al momento della sua macellazione. La suddetta identificazione può essere fatta sia prima sia al momento dell'immissione in libera pratica dei cavalli. 2. I dati relativi al marchio sono ripresi nella dichiarazione d'immissione in libera pratica dei cavalli di cui trat- tasi. Copia di tale dichiarazione accompagnante i cavalli deve pervenire all'autorità menzionata all', para- grafo 1.
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